Laicità by Augusto Barbera;

Laicità by Augusto Barbera;

autore:Augusto, Barbera; [Barbera, Augusto]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Universale Paperbacks il Mulino
ISBN: 9788815410818
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2023-10-14T22:00:00+00:00


2. Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale

2.1. Dalla tutela privilegiata della confessione maggioritaria al principio di laicità

Fra i principi costituzionali supremi vi è dunque per la Corte anche il principio di laicità, ma il riconoscimento è avvenuto solo dalla fine degli anni Ottanta (con la già ricordata «sentenza Casavola», la n. 203 del 1989) superando la precedente giurisprudenza che faceva riferimento sia al diverso trattamento previsto per la confessione cattolica dall’art. 7 Cost., sia alla circostanza che la religione cattolica è professata dalla maggioranza degli italiani. Esso viene elaborato prendendo spunto dal susseguirsi di questioni di legittimità relative alla tutela penale del sentimento religioso, in tutte le sue forme (offesa o vilipendio alle persone o ai simboli delle varie confessioni), così incidendo su quegli istituti che chiaramente tendevano ad assicurare, appunto, una posizione di privilegio alla confessione cattolica. Tale intervento è stato effettuato, il più delle volte, riportando la pena per le offese della religione cattolica al livello sanzionatorio più basso previsto per le altre confessioni.

Netto è stato il mutamento di giurisprudenza. In una prima fase la Corte costituzionale aveva giustificato il diverso trattamento penale delle offese alle varie confessioni religiose, sulla base del maggior numero di aderenti alla confessione cattolica e quindi dell’ampiezza delle reazioni sociali che si sarebbero determinate per effetto delle offese intervenute. Inoltre, la Corte, escludendo – mi riferisco alla sentenza n. 125 del 1957 – che si potesse parlare di «parità» fra le confessioni religiose, essendo prevista per la Chiesa cattolica una disciplina concordataria non parificabile al regime delle intese, giungeva alla conclusione che la maggiore tutela penale prevista per le offese al culto cattolico è giustificata ma non tocca «il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni». Non a caso – sosteneva la giurisprudenza – l’art. 8 Cost. parla non di «uguaglianza» fra le confessioni ma – lo dicevamo prima – di «eguale libertà» (così anche le sentenze nn. 79 del 1958, 39 del 1965, 14 del 1973 e 188 del 1975).

Un primo segnale di cambiamento arriva con la sentenza n. 925 del 1988, successiva alla revisione del Concordato, intervenuta qualche anno prima. Nella motivazione si afferma che la sola punizione della bestemmia «contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato», prevista dall’art. 724 del codice penale, «non può continuare a giustificarsi con l’appartenenza a essa della quasi totalità dei cittadini italiani e nemmeno con l’esigenza di tutelare il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana». Il superamento dell’antica contrapposizione fra religione cattolica «sola religione dello Stato» e gli altri culti, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, «renderebbe ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose».

Nonostante queste premesse, la Corte salva la norma in questione, rimettendo la questione al legislatore. E proprio a causa dell’inerzia di quest’ultimo, con la sentenza n. 440 del 1995, dichiara poi l’incostituzionalità della disposizione nella parte relativa all’espressione «o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato».



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